Detrazione per Ristrutturazioni Edilizie – 2018

 

Per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2018 è possibile usufruire di una detrazione più elevata (50%) rispetto a quella base (36%) e il limite massimo di spesa è di 96’000 euro (anziché di 48’000 euro) per unità immobiliare.

La detrazione deve essere ripartita in 10 quote annuali di pari importo.

È prevista inoltre al stessa aliquota di detrazione calcolata con lo stesso limite di spesa anche per chi acquista fabbricati a uso abitativo ristrutturati (con particolari vincoli temporali)

 

La detrazione si applica principalmente per interventi:

  • di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali e sulle loro pertinenze;
  • relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali, anche a proprietà comune;
  • di eliminazione delle barriere architettoniche.

Gli interventi di manutenzione ordinaria sono ammessi all’agevolazione solo quando riguardano le parti comuni; in questo caso la detrazione spetta ad ogni condomino in base alla quota millesimale.    

 

Possono beneficiare dell’agevolazione non solo i proprietari o i titolari di diritti reali sugli immobili per i quali si effettuano i lavori e che ne sostengono le spese, ma anche l’inquilino o il comodatario. In particolare, hanno diritto alla detrazione anche :

  • il proprietario o il nudo proprietario;
  • il titolare di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie);
  • l’inquilino o il comodatario.

Hanno diritto alla detrazione, inoltre, purché sostengano le spese e siano intestatari di bonifici e fatture:

  • il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento (il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado) e il componente dell’unione civile;
  • il coniuge separato assegnatario dell’immobile intestato all’altro coniuge;
  • il convivente more uxorio, non proprietario dell’immobile oggetto degli interventi né titolare di un contratto di comodato, per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2016.

In questi casi, ferme restando le altre condizioni, la detrazione spetta anche se le abilitazioni comunali sono intestate al proprietario dell’immobile.

Ha diritto alla detrazione anche chi esegue i lavori in proprio, soltanto, però, per le spese di acquisto dei materiali utilizzati.

 

[informazioni tratte dal sito dell’Agenzia delle Entrate, a cui si rimanda:  http://www.agenziaentrate.gov.it ]

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