Sicurezza cantieri e prevenzione incendi …

 

L’attuale normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., prevede precisi obblighi per il committente di lavori edili ed in particolare la nomina del Coordinatore della Sicurezza nel caso in cui sia previsto l’intervento di più di una impresa (anche se in subappalto dell’impresa affidataria!); nella maggior parte dei casi la nomina del Coordinatore deve avvenire già prima della fase progettuale in modo tale che questa possa essere svolta tenendo conto delle esigenze legate alla sicurezza della fase realizzativa. Il titolare dello Studio ha superato l’esame di abilitazione a Coordinatore della Sicurezza previsto dalla normativa precedente, D.Lgs. 494/1996, nel 2004 ed effettuato i successivi aggiornamenti periodici previsti.

Il “Professionista antincendio” è quel professionista già iscritto al proprio albo professionale ma che ha superato gli esami previsti dal Decreto legislativo 139 del 2006 (ex legge 818/84). Questi corsi permettono di elevarsi un gradino sopra al tecnico abilitato perché permettono di apporre la propria firma su una serie di atti previsti dalla legislazione antincendio che il semplice ingegnere non può porre. Il titolare dello Studio ha superato l’esame di specializzazione in prevenzione incendi ai sensi del D.M. 05/08/2011 nel 2015 e risulta iscritto nel relativo elenco dei professionisti abilitati con n° di autorizzazione TN 02444I00680.